Statuto
1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 del codice civile, come associazione non riconosciuta, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA per il personale dipendente cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone denominato “SALUTE SEMPRE”; di seguito “Fondo”
Il Fondo ha sede in Roma e ha durata illimitata; fatte salve le ipotesi di scioglimento e cessazione previste al successivo Art. 4.
Sono soci del Fondo AIE, ANES, ASSOCARTA, ASSOGRAFICI, SLCCGIL, FISTEL-CISL UILCOM-UIL e UGL Carta e Stampa.
1. Assumono la qualifica di iscritti al Fondo:
a) le aziende ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non in prova, ai quali si applicano i CCNL di cui all’art. 1;
b) i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori somministrati (durata minima 3 mesi) ed apprendisti, come previsto dai CCNL di appartenenza;
c) i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che stipulano i contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 1 del presente statuto a condizione che venga stipulato apposito accordo per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati;
d) altre categorie e tipologie di lavoratori individuati sulla base di accordi sindacali sottoscritti.
L’iscrizione al fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento Attuativo.
Il Regolamento Attuativo può prevedere il mantenimento della iscrizione di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, regolamentando termini, condizioni e modalità per la prosecuzione volontaria della contribuzione.
2. Sono Beneficiari delle prestazioni fornite dal Fondo:
– gli iscritti di cui al precedente comma,
– Coniuge, conviventi e figli a carico degli iscritti in qualità di “aventi diritto” nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli iscritti a decorrere dalla data dell’adesione volontaria del singolo iscritto.
Il fondo, che non si pone finalità di lucro, ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti ed ai beneficiari, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale mediante la stipula di apposite convenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo malattia. L’accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento, denominato PIANO SANITARIO. L’insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi/servizi diretti e indiretti che il Fondo offre agli iscritti sono contenuti nel suddetto Piano. Il Fondo svolge ogni attività strumentale, sussidiaria e complementare al raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo. E’ comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.”
Sono organi del fondo: – L’Assemblea; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; – il Vice Presidente; – il Collegio dei Revisori Contabili. Tranne che per il primo mandato, dalla costituzione, della durata di quattro anni, tutte le cariche hanno durata di tre anni e permangono sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Le cariche possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati consecutivi. La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal socio che l’ha espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, il socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi. I sostituti rimangono in carica per la durata del mandato in corso. La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del fondo.
L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci di cui all’articolo 3.
Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
– 7 (sette) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 2(due) all’ AIE, 1(uno) all’ ANES, 2(due) ad ASSOCARTA e 2(due) ad ASSOGRAFICI;
– 7 (sette) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 (due) alla SLC-CGIL, 2 (due) alla FISTELCISL, 2 (due) alla UILCOM-UIL, 1 (uno) alla UGL Carta e Stampa.
L’Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai soci costituenti;
b) revoca su designazione delle Fonti istitutive i componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori Contabili;
e) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
f) attribuisce la qualifica di iscritti di cui all’Art. 4
g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del fondo;
h) delibera lo scioglimento del fondo e la nomina del o dei liquidatori.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d’urgenza a mezzo posta elettronica o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.Il Presidente, inoltre, deve convocare l’Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Rappresentanti in carica o il Collegio dei Revisori Contabili.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.
Le riunioni dell’Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.
Le riunioni dell’Assemblea, in via straordinaria, sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Le deliberazioni relative all’attribuzione della qualifica di iscritti al Fondo, di cui all’art. 4, lett. b) e c), alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte in via straordinaria.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario il quale redige il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro componente dell’Assemblea.
La delega deve essere conferita per iscritto e può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione.
La delega può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti.
Ciascun componente non può esercitare più di una delega.
Il Consiglio Direttivo, è costituito da 14 (quattordici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, così ripartiti:
– 7 (sette) componenti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 2 (due) all’AIE, 1 (uno) all’ ANES, 2 (due) ad ASSOCARTA e 2 (due) ad ASSOGRAFICI;
– 7 (sette) componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 (due) designati dalla SLCCGIL, 2 (due) dalla FISTEL-CISL, 2 (due) di dalla UILCOM-UIL e 1 (uno) dalla UGL Carta e Stampa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti oppure del Collegio dei Revisori dei Conti, è convocato dal Presidente a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d’urgenza, con gli stessi mezzi, almeno 48 ore prima.
Il Direttore, ove nominato, partecipa in funzione di segretario.
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica come previsto dall’Art. 6.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente,
b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) definire il bilancio annuale consuntivo ed il budget previsionale del fondo, al fine di sottoporlo all’Assemblea per l’approvazione;
d) decidere la eventuale nomina o revoca del Direttore nonché la assunzione, i licenziamenti del personale, le eventuali azioni disciplinari da intraprendere;
e) approvare e modificare i Regolamenti;
f) decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni;
g) deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione ed per il monitoraggio della gestione;
h) deliberare l’esclusione degli iscritti, prevista all’articolo 4, lettera c);
i) deliberare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all’articolo 4, comma 2;
l) deliberare sulle nuove domande di iscrizione di cui all’art.4
m) proporre all’approvazione dell’Assemblea le modifiche dello Statuto;
n) vigilare sull’esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
o) determinare annualmente la quota parte dei contributi da destinare alle spese di gestione del fondo;
p) nominare procuratori ad acta.
Il Consiglio direttivo può delegare propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, ai singoli Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri amministrativi/gestionali al Direttore.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. E’ consentita ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in voce o voce e immagine, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati a distanza, dandone atto a verbale.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.
Il Presidente e il Vice Presidente del fondo sono nominati, tra i propri membri, dal Consiglio Direttivo uno in rappresentanza di AIE, ANES, ASSOCARTA, ASSOGRAFICI, l’altro in rappresentanza di SLC-CGIL, FISTEL-CISL UILCOM-UIL e UGL Carta e Stampa.
I ruoli ruotano ad ogni mandato tra le due componenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del fondo e presiede il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.
Il Fondo ha sede in Roma e ha durata illimitata; fatte salve le ipotesi di scioglimento e cessazione previste al successivo Art. 4.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 membri effettivi e da 2 (due) supplenti designati di comune accordo dai soci: – uno con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla legge, su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo; – 2 effettivi ed un supplente designati, congiuntamente,dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 1; – 2 effettivi ed un supplente designati, congiuntamente,dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 1. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte sociale, fino al reintegro del Collegio da parte dell’Assemblea, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo. I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione del fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori Contabili partecipano alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Comitati di gestione.
Il Direttore, ove nominato, è responsabile delle attività operative del fondo e risponde al Consiglio Direttivo, lo stesso coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e sovraintende a tutti gli uffici e servizi del Fondo provvedendo al buon andamento degli stessi.
Dà attuazione alle delibere degli organi del fondo.
Spetta in particolare al Direttore del Fondo verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contenute nei Regolamenti e nel presente Statuto, nonché dei contratti assicurativi e di servizi.
Il Direttore del Fondo ha l’obbligo di vigilare sul corretto funzionamento del Fondo e sul puntuale adempimento dei fornitori, nonché di segnalare al Consiglio Direttivo, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Costituiscono entrate del fondo:
a) i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria di cui all’art. 4 ed eventualmente dalle leggi;
b) i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
c) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.
Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del fondo.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del fondo, è quello applicato ai “fondi comuni” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del fondo sia durante la vita del fondo sia in caso di scioglimento dello stesso.
Il bilancio del Fondo è unico.
L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio in oggetto.
Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di fondi del fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.
Per lo scioglimento del fondo è necessaria la decisione dell’Assemblea con la maggioranza del 75% dei voti.
L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza
prevista per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento del fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del fondo.
Per l’attuazione del presente Statuto il fondo deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, che dovrà essere portato all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla costituzione del fondo medesimo.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Lo Statuto ed i Regolamenti del fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l’assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.
Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati.
Il Collegio arbitrale deciderà con poteri di amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile.
Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai rappresentanti, in sede di costituzione, dei soci, i quali provvederanno anche alla nomina del Presidente.
L’assemblea, alla prima riunione utile, provvederà alla nomina degli organi statutari, nella composizione prevista dallo statuto medesimo.