Regolamento attuativo
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il personale dipendente cui si applicano i CCNL Grafico-Editoriale e Cartario-Cartotecnico” denominato “Salute Sempre”, di seguito definito anche il Fondo, costituito con atto pubblico il 17 dicembre 2012 in attuazione dell’ art. 14 (Parte prima) del CCNL 30 maggio 2011, per i dipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche multimediali (di seguito CCNL 1), e dell’art. 17 (Parte prima) del CCNL 13 settembre 2012 per le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone (di seguito CCNL 2), fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 punti b) e c) dello Statuto.
2.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei vigenti C.C.N.L. di cui al comma precedente.
1. La gestione dei rischi connessi con le prestazioni erogate sarà attuata dal Fondo mediante la stipula di apposita convenzione con una o più compagnie di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo malattia, selezionata/e dal Consiglio Direttivo.
2. Per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, il Fondo può utilizzare il network delle compagnie di cui al comma precedente o, in alternativa stipulare una convenzione con un provider dotato di un network diffuso su tutto il territorio nazionale.
1. Hanno l’obbligo di iscriversi al Fondo e a versare i contributi previsti, dal 1° gennaio 2013 le aziende destinatarie del CCNL 1 e dal 1° gennaio 2014 le aziende destinatarie del CCNL 2.
2. Le aziende di cui al comma precedente, per il 2013 coloro le quali applicano il CCNL 1 e per il 2014 coloro le quali applicano il CCNL 2 hanno l’obbligo di iscrivere al Fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Dal 1 gennaio 2016 anche per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori somministrati (durata minima 3 mesi) è possibile l’adesione a Salute Sempre qualora prevista dal contratto di riferimento. Le aziende iscritte che non hanno dipendenti iscritti al Fondo non hanno oneri. Sono escluse dall’obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e relativo versamento al Fondo le sole aziende che prima dell’iscrizione a Salute Sempre avessero già in essere forme di assistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, equivalenti a quelle erogate dal Fondo; nel caso in cui le forme di assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori. Alle suddette aziende è data la facoltà di aderire al Fondo e, di concerto con il Fondo, aderendo alla polizza base, richiedere pacchetti integrativi aziendali.
3. Hanno diritto all’iscrizione:
a) le aziende e i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che stipulano i contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 1 del presente regolamento a condizione che venga stipulato apposito accordo per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) è altresì consentita l’iscrizione al Fondo dei dipendenti dei Soci ex art. 3 dello Statuto, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un’espressa dichiarazione degli enti che assumono l’obbligo di contribuzione;
c) altre categorie e tipologie di aziende e lavoratori ai quali l’Assemblea, a seguito di richiesta scritta, abbia deciso di estendere la qualifica di iscritti.
I lavoratori iscritti ai sensi del precedente art.3 o ai sensi del successivo art.9, successivamente alla fase di iscrizione obbligatoria, possono iscrivere al Fondo i seguenti familiari: A) coniuge/convivente more uxorio, B) figli minorenni, C) figli fiscalmente a carico fino a 26 anni, D) i figli con un grado di invalidità superiore al 66% nei limiti previsti dalla convenzione con gli istituti assicurativi o mutualistici. A decorrere da gennaio 2016 il coniuge fiscalmente a carico è compreso nella copertura del titolare.
La contribuzione aggiuntiva è completamente a carico dei lavoratori iscritti; il versamento è annuale secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione deve comprendere l’intero nucleo familiare. Sono nulle le iscrizioni parziali ad esclusione di coloro che godono già di una copertura assicurativa integrativa.
1. Le persone fisiche iscritte
1. L’iscrizione al Fondo presuppone la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche, che il Fondo provvederà a comunicare dandone evidenza sul proprio sito www.salutesempre.it.
2. L’iscrizione si intende perfezionata mediante la procedura informatizzata presente nell’area di iscrizione del sito Internet www.salutesempre.it o mediante altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Le aziende ed enti comunicano al Fondo, con la Periodicità deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante la procedura informatizzata e i modelli informatici presenti nel sito Internet del Fondo o mediante altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, i dati anagrafici necessari per l’iscrizione dei propri dipendenti. La decorrenza dell’iscrizione comporta l’obbligo di versamento dei contributi corrispondenti per ciascun lavoratore.
4. Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni contrattuali come ad es. da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate, attraverso la procedura informatica presente sul sito www.salutesempre.it entro il giorno 10 del mese successivo.
Nel caso di passaggio alla qualifica di dirigente l’Azienda è tenuta a darne comunicazione al Fondo entro trenta giorni dal passagio.5. Ai sensi dei C.C.N.L. di cui all’art,1 comma1, superati i 12 mesi di obbligatorietà, di cui al comma 2 dell’articolo, 3l’iscrizione continuerà su base compartecipata e volontaria, secondo le previsioni del C.C.N.L. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo (principio di volontarietà), lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
6. All’atto dell’iscrizione e comunque non oltre i 30 giorni successivi all’iscrizione del primo lavoratore ciascuna azienda deve designare il nome e la funzione della persona responsabile di svolgere il ruolo di referente con il Fondo, specificandone i riferimenti postali, telefonici e elettronici. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso la procedura informatica su www.salutesempre.it.
7. L’iscrizione ha durata indeterminata, permanendo le condizioni di adesione e fatta salva la facoltà di prosecuzione volontaria, e potrà essere oggetto di recesso con le decorrenze previste dal successivo art. 7.
8.L’autorizzazione al trattamento dei dati personali di natura sensibile di ciascun lavoratore sarà rilasciata, al Fondo, alle Compagnie di Assicurazione e al Service Amministrativo, dall’assistito in occasione della prima richiesta di prestazione (sia essa in regime rimborsuale o di assistenza diretta) mediante sottoscrizione di apposita modulistica da parte dell’iscritto previa lettura dell’informativa di cui all’art. 10 del D.Lgs. 196/2003.
1. Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User Id e la Password per la verifica della propria situazione anagrafica e contributiva. Parimenti i lavoratori iscritti riceveranno ai recapiti indicati dall’azienda di appartenenza la User Id e la Password per la verifica della propria situazione anagrafica e contributiva, per la consultazione dello stato di elaborazione delle proprie pratiche e poter utilizzare i servizi gestionali e liquidativi tramite il sito web www.salutesempre.it.
1. L’assistito può recedere volontariamente dalla partecipazione al Fondo ferma restando la necessità, comunque, di assicurare un periodo minimo di permanenza pari a dodici mesi a decorrere dalla data di iscrizione volontaria. In caso di recesso, l’assistito deve far pervenire al Fondo l’apposito modulo, da richiedere al Fondo a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso al momento del recesso o, comunque, entro e non oltre il termine minimo di permanenza del dodicesimo mese a decorrere dalla data di iscrizione volontaria
2. nel caso di recesso, l’obbligo contributivo persiste sino alla fine dell’anno solare in corso al momento del recesso o, comunque, fino al termine minimo di permanenza del dodicesimo mese a decorrere dalla data di iscrizione volontaria. Il diritto alle prestazioni persiste successivamente al termine precedente per un periodo pari a quello per il quale è stato effettuato il versamento in assenza di copertura, sottratti eventuali periodi di copertura senza versamenti.
3. L’assistito può revocare la rinuncia volontaria all’iscrizione, purché la revoca pervenga al Fondo, mediante raccomandata AR, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui ha comunicato la volontà di recesso o, comunque, entro e non oltre il termine minimo di permanenza del dodicesimo mese a decorrere dalla data di iscrizione volontaria.
4. E’ data facoltà al lavoratore di reiscriversi al Fondo a seguito di un periodo minimo di un anno successivo al recesso. La reiscrizione è concessa per una sola volta. In tale ipotesi l’obbligo contributivo decorre dal mese successivo alla reiscrizione.
5. L’iscrizione al Fondo cessa altresì a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
b) perdita della qualità di iscritto da parte della azienda di appartenenza del lavoratore assicurato, salvo il caso previsto dall’art. 9 comma 2;
c) cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del lavoratore iscritto;
d) decesso;
e) mancata compartecipazione del dipendente alla contribuzione al Fondo con quota a suo carico;
f) nomina a Dirigente;
g) esclusione secondo quanto previsto dal successivo comma 6 e dall’articolo 9 comma 2. Nei casi di cui alle predette lettere b) c) e d), la società di appartenenza deve darne immediata comunicazione al Fondo e comunque entro il mese stesso in cui si verifica l’evento.
6. Nell’ipotesi in cui il Fondo abbia accertato comportamenti dolosi da parte dell’assistito finalizzati all’acquisizione di prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero all’elusione degli obblighi contributivi di cui al successivo art. 13, comma 3, il Consiglio Direttivo può disporre l’immediata esclusione dell’iscritto dal Fondo, informandone contestualmente l’azienda di appartenenza; è fatta salva la facoltà del Fondo di intraprendere le procedure necessarie per il recupero delle somme di propria spettanza.
1. In caso di decesso dell’iscritto con nucleo familiare beneficiario, il coniuge superstite o convivente o, in sua assenza, il componente più anziano del nucleo familiare già iscritto al Fondo subentreranno nella qualifica di capo nucleo fino alla fine dell’esercizio in corso alla data del decesso, con continuità delle coperture.
2. Il capo nucleo subentrante all’iscritto deceduto, come definito e ai sensi di quanto stabilito al comma precedente, potrà attivare, ferme rimanendo le disposizioni normative in materia di capacità d’agire, la prosecuzione volontaria a proprio favore e degli eventuali ulteriori familiari iscritti.
L’attivazione della prosecuzione volontaria, con effetto a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso del lavoratore iscritto, avverrà mediante consegna del modulo di prosecuzione volontaria entro il 30 novembre dell’anno in cui si è verificato il decesso oppure, qualora questo sia successivo a detta data, entro il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Il prosecutore volontario dovrà sottoscrivere un apposito modulo di prosecuzione dell’adesione, fornendo al Fondo i dati necessari per gestire l’accredito, a suo totale e esclusivo carico, dell’importo previsto dal Consiglio Direttivo per il mantenimento dell’iscrizione, comprensivo anche di una quota a copertura delle spese amministrative di cui all’art. 8 punto o) dello Statuto.
1. Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce di disoccupazione o di mobilità (anche per l’intero periodo della disoccupazione o mobilità) per le quali siano state esperite le relative procedure di legge. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero di cassa integrazione guadagni a zero ore.
2. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta al Fondo entro 60 giorni dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà il Fondo a fornire indicazioni su come effettuare il versamento della rata annuale.
3. Il lavoratore potrà delegare l’azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite al successivo art. 12 comma 6. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate.
4. Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di cassa integrazione guadagni a zero ore l’Azienda non ha l’obbligo della contribuzione al Fondo, salvo che l’Azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l’azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto.
5. L’importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo è equiparato a quanto previsto per i dipendenti.
6. Al lavoratore in pensione precedentemente iscritto al Fondo è riservata una polizza ad hoc con versamento annuale secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
7. Per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l’azienda delegata all’adempimento dovranno attenersi alle seguenti modalità:
a) Compilare la richiesta di “prosecuzione volontaria dei versamenti individuali” disponibile on line sul sito del Fondo, per la necessaria autorizzazione.
b) Una volta concessa l’autorizzazione, i relativi versamenti possono essere effettuati dall’azienda – nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore – ovvero dal lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori, in maniera diretta secondo le modalità illustrate nel successivo art.12 comma 6.
1. Nei casi di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell’assetto giuridico originario, comportanti la sopravvenuta inapplicabilità ai lavoratori iscritti al Fondo dell’accordo di cui all’articolo 1, le aziende interessate a rimanere associate dovranno far domanda di mantenimento dell’iscrizione al Fondo al Consiglio Direttivo dello stesso.
2. Il Consiglio Direttivo concede a suo insindacabile giudizio di mantenere l’iscrizione al Fondo delle aziende di cui al precedente comma, informando azienda e lavoratori interessati.
3. In caso negativo, resterà la possibilità individuale in capo ai lavoratori interessati di far domanda per la prosecuzione volontaria con le modalità previste dal presente Regolamento. Tale possibilità è estesa al lavoratore che cambia azienda.
Le pratiche di rimborso presentate prima della delibera contraria saranno in ogni caso processate dal Fondo, mentre le pratiche successive alla stessa saranno processate qualora il lavoratore assistito attivi la prosecuzione volontaria entro il quindicesimo giorno successivo alla delibera contraria, ferma restando la necessaria continuità contributiva.
1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di un contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente iscritto, nella misura e secondo le modalità determinate dall’accordo istitutivo e dalle successive modificazioni.
Per la copertura delle spese di funzionamento del Fondo, dai contributi versati è prelevata una quota parte il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del preventivo di spesa.
Per le aziende di cui al comma 3 dell’art. 3 il Consiglio Direttivo potrà deliberare un contributo aggiuntivo finalizzato alla copertura delle spese amministrative di segreteria ed a quanto connesso con lo svolgimento delle attività degli organi del Fondo. Detto contributo dovrà essere riconosciuto anticipatamente con il primo versamento utile dei contributi dell’anno solare.
2. Ogni futura variazione della contribuzione obbligatoria annua dovrà essere definita tenendo anche conto della ripartizione delle singole quote mensili, analogamente alle modalità di versamento della contribuzione facoltativa prevista in caso di adesione del nucleo familiare a totale carico del lavoratore dipendente.
3. Per i primi tre mesi in cui è sospesa la corresponsione della retribuzione, il lavoratore che si venga a trovare in una delle condizioni previste, in base a norme di legge o di contratto, per l’aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro per cause diverse da quelle di cui al presente comma 3, sarà integralmente coperto.
1. A partire dal mese di decorrenza della contribuzione, è necessario determinare l’importo complessivo mensile della contribuzione da versare al Fondo con riferimento a tutti i lavoratori iscritti. La periodicità è mensile, fatta salva:
a) la previsione per il versamento in unica soluzione anticipata delle quote di contribuzione residue nei diversi casi previsti per il mantenimento dell’iscrizione fino alla fine dell’anno in cui si verifica l’evento che dà luogo alla perdita della qualità di iscritto;
b) la facoltà del lavoratore ammesso alla prosecuzione volontaria di disporre il versamento della contribuzione prevista a suo totale carico tramite il sistema di pagamento deliberato dal Consiglio Direttivo in unica soluzione annua anticipata.
c) Delibere del Consiglio Direttivo che prevedono periodicità diverse pubblicate sul sito almeno con 60 gg di anticipo
2. Gli elenchi nominativi dei lavoratori iscritti, di cui al precedente art. 4, completi dell’indicazione dei contributi a carico azienda e a carico dei lavoratori medesimi, saranno comunicati al Service Amministrativo attraverso apposita procedura informatica entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.
Nella medesima comunicazione dovranno essere indicati i lavoratori iscritti che abbiano cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro nel mese di competenza.
3. I contributi a carico azienda e dei lavoratori iscritti saranno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. Il versamento dei contributi avviene con cadenza mensile, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo pubblicata sul sito almeno con 60gg di anticipo, e consiste in unico bonifico bancario il cui importo deve coincidere esattamente con il totale presente nella corrispondente distinta di contribuzione. Il bonifico deve essere ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell’importo versato entro il suddetto termine del giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
4. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi procrastinata al primo giorno lavorativo successivo.
5. Tutti gli importi bonificati saranno accreditati sul conto corrente di raccolta del Fondo tramite bonifico bancario.
6. I versamenti della contribuzione da parte dei lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dovranno essere disposti tramite sistema di pagamento deliberato dal Consiglio Direttivo o bonifico bancario annuale, ordinato con data certa di valuta e disponibilità dell’importo versato entro il giorno 15 del mese di inizio della copertura. Il Service amministrativo redigerà l’elenco dei lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria e assicurerà la riconciliazione con i contributi versati con cadenza mensile.
1. Nel caso in cui il versamento effettuato risulti mancante o incompleto, il Fondo, direttamente o tramite il Service Amministrativo, informerà l’azienda affinché provveda tempestivamente alla relativa regolarizzazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del pagamento (Art. 12, punto 3). Trascorso tale termine senza che la azienda abbia provveduto alla regolarizzazione del versamento, l’erogazione delle prestazioni verrà sospesa. L’erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione.
2. Qualora il ritardo del versamento dei contributi sia superiore ad un mese troveranno applicazione gli interessi legali maggiorati di 3 punti rispetto alla misura prevista dalla normativa vigente al tempo, a totale carico del datore di lavoro.
3. In caso di morosità della azienda che si protragga per 6 mesi, ove non sia stata chiesta e concordata la pianificazione del pagamento, il Fondo intraprende l’iter di esclusione degli Iscritti. Detta comunicazione sarà anche inviata per conoscenza alle Parti istitutive del Fondo. Prima di procedere con l’effettiva esclusione, il Fondo invierà un’ultima comunicazione di sollecito.
4. Il Consiglio Direttivo valuterà i termini e le modalità dell’eventuale rientro della azienda esclusa per morosità che ne avesse fatto espressa richiesta.
5. E’ comunque facoltà dei lavoratori interessati richiedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 anche in caso di morosità dell’azienda inadempiente, la prosecuzione volontaria della propria partecipazione al Fondo; la relativa decorrenza sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, anche in via transitoria ed anticipatamente rispetto allo scadere del termine semestrale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
6. Il Fondo non è responsabile di eventuali danni derivanti dall’omissione e/o morosità contributiva imputabile alla azienda di appartenenza.
1. La copertura assicurativa decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al terzo versamento mensile o in caso di versamento trimestrale al 1° giorno del terzo mese successivo al versamento.
2. L’elenco delle prestazioni rimborsabili e le modalità di rimborso sono riportate nel piano sanitario. In caso di richiesta di rimborso cartaceo, è possibile scaricare l’apposito modulo sul sito www.salutesempre.it.
1. L’elenco e le modalità di applicazione delle prestazioni sono consultabili nel piano sanitario.
2. Il Fondo pubblica, direttamente o attraverso un link , sul proprio sito Internet l’elenco delle strutture convenzionate.
1. L’iscritto può chiedere la revisione della pratica di rimborso entro 60 giorni dalla data della lettera di liquidazione. E’ facoltà dell’iscritto promuovere il ricorso al Collegio Arbitrale nelle modalità espresse dal piano sanitario.
1. Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi del Fondo e dagli operatori, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il Fondo mette a disposizione degli associati e degli assistiti un servizio di Contact Center finalizzato a fornire loro un supporto costante e qualificato (Vd. piano sanitario).